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D.M. 28/07/2005 n. 180Art. 8 - Obblighi dei mutuatari 1. Non è consentita la costituzione, da parte dei mutuatari di cui all'articolo 5, di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale è stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo. Art. 9 - Ammortamento dei mutui 1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile ed il loro valore è costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 10. 2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari è determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse è fissato con provvedimento del Segretariato ed è variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 3. Il mutuo può essere estinto anticipatamente ed è esclusa l'applicazione di penalità a carico del mutuatario. Art. 10 - Gestione attraverso un istituto di credito dei mutui concessi dall'Amministrazione della difesa 1. Il Ministero della difesa, per la gestione delle attività connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, con il quale è stipulata apposita convenzione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, i cui contenuti generali sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi. 2. Le spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di cui al comma 1 e sono poste interamente a carico dei mutuatari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 2005 Il Ministro: Martino Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 15 (Allegato A art. 5, comma 1) MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI MUTUI 1. Commissioni per la formazione delle graduatorie. Gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa: nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita commissione; designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria. Ogni commissione è composta da: un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti; cinque membri titolari di cui: un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente; un militare appartenente al ruolo dei marescialli; un militare del ruolo dei sergenti; un volontario di truppa in servizio permanente; un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile; un presidente sostituto e cinque membri sostituti. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono far parte della rappresentanza militare. Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari quando questi siano temporaneamente indisponibili. Ai componenti delle commissioni non è consentita la possibilità di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui. Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle domande di concessione del mutuo, ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni: esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo; deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse. 2. Modalità per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione dei mutui. Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui: sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, ed hanno validità fino alla data di formazione delle graduatorie successive; comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse; indicano, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestititi, il cognome, il nome, il comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative; comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione. Le graduatorie così formate, approvate all'unanimità e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonchè agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale. Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonchè l'eventuale concessione del mutuo, vengono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente. 3. Documenti e coefficienti per la definizione della graduatoria. Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da modello in allegato B, compilata e corredata da: stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, ai sensi del regolamento, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi; copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianità di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati; documentazione comprovante il mutuo già concesso da terzi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, nel caso in cui la domanda sia presentata per l'estinzione dello stesso; attestazione in ordine all'inesistenza di una della cause di esclusione; eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidità o inabilità permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente. La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facoltà di chiedere la concessione dei mutui agevolati. Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovrà essere rinnovata, ovvero integrata: ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi; all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti; a richiesta delle commissioni. La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie è determinata da: domanda in tal senso; rinuncia alla concessione del mutuo; mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta. Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula: R1+R2+R3+R4+U ---------------------------- x H F+T+S Si intende per: R1 - reddito annuo lordo; R2 - reddito annuo lordo della moglie; R3 - somma dei redditi annui lordi dei figli; R4 - somma dei redditi annui lordi di altri familiari; U - numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o ex INCIS/militare; F - numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente; T - numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorità o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio; S - numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unita); H - coefficiente relativo a gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti il nucleo familiare convivente. Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati ed acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidità non inferiore al 75%. Esso è pari a 0,8 per ogni invalido, ed è pari a 1 in ogni altra ipotesi. In caso di parità, costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario: il maggior numero di familiari a carico; il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente. 4. Modalità amministrative per la concessione e l'estinzione del mutuo. Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioè la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa. L'ammontare del fondo viene ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie è effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultino assegnatari in numero sufficiente ad esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie. Per la gestione e l'erogazione del mutuo è stipulata una convenzione con un istituto di credito che assicuri il servizio sull'intero territorio nazionale. L'utilizzo delle risorse e la concessione dei singoli mutui sono disposti dalla Direzione di amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica del suddetto Istituto. La direzione di amministrazione interforze esplica le seguenti funzioni: amministrativa, svolta in contabilità speciale, per la tenuta dei conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito, in relazione alle clausole recate dalla convenzione. L'effettiva erogazione del finanziamento, è, peraltro, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-legale esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura: l'analisi finanziaria delle capacità di rimborso del richiedente; la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie; la gestione amministrativa dei finanziamenti per l'intera loro durata; il versamento delle rate di ammortamento, indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del «non riscosso per riscosso»; il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle operazioni svolte. L'istituto convenzionato può erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato. (Allegato B art. 5, comma 2) MODELLO DI DOMANDA Oggetto: Domanda di assegnazione di mutuo del fondo-casa per (a).... (b) Roma Il sottoscritto (c) .... nato a .... il ................ in servizio presso (d) ....tel. (e) ....... residente a .... in via/piazza .... n. ........ cod. fiscale .... chiede l'assegnazione di un mutuo del fondo-casa per (a) .... di Euro .............. (....) Dichiara in proposito: - di aver preso visione del «Regolamento di gestione e utilizzo del fondocasa »; - di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione, la concessione e l'estinzione di mutui gli obblighi connessi con la utenza; - di conoscere la convenzione stipulata con l'istituto di credito per l'erogazione e l'estinzione del debito. Allo scopo fornisce i seguenti elementi di valutazione: |
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